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Whisteblowing Policy

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Whistleblowing Policy
 
L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito nell’ambito del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54-bis, “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in base al quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), detta anche whistleblowing.
 
L’espressione whistleblower sta ad indicare il dipendente che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse in violazione del modello: la finalità della segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per la società di appartenenza.
 
L’espressione whistleblowing policy sta, invece, ad indicare le procedure per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di illecito.
 
In ragione di tutto ciò, la procedura per le segnalazioni include espressamente forme di tutela del whistleblower, così come previsto anche dal modello 231.
 
Con legge del 30 Novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il testo dell’54-bis del Testo unico del pubblico impiego (dlgs 30 marzo 2001, n. 165) è stato modificato per rafforzare la protezione del dipendente che, nell'interesse dell’Amministrazione o dell’azienda per la quale lavora, segnali violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. La norma prevede, ora espressamente, che il dipendente non potrà subire ritorsioni (come per esempio sanzioni disciplinari, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) dovute alla segnalazione da lui effettuata, né essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.
 
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
 
La stessa legge 30 Novembre 2017, n. 179, all’art.2, integrando l’art.6 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, con i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater, ha esteso analoghe garanzie a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala o circostanziate condotte illecite, rilevanti sotto il profilo della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi susseguenti a reato, o violazione del modello di organizzazione e gestione previsto dallo stesso D.Lgs. 231/01.
 
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ulteriormente rispetto alla normativa sopra riportata, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o del diritto dell'Unione che ledono l'interesse  pubblico  o  l'integrità dell'amministrazione pubblica  o  dell'ente  privato,  di  cui  siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
 
Sia la normativa per la trasparenza e la prevenzione della corruzione come quella prevista nel D.Lgs. 231/01 che la normativa del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 si applicano alle società Teknoservice S.r.l. e di conseguenza si applicano ai dipendenti e collaboratori della stessa le tutele sopra evidenziate.
 
Per effettuare una segnalazione, è disponibile il seguente link: [link:1]https://teknoservice.wb-sht.com[/link:1]
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